STATUTO ASSOCIAZIONE
Art. 1. Denominazione
L’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.BA.CO.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede a Roma in Via Leonardo Greppi n.77. La modifica della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta variazione dello statuto. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede principale o istituire altre sedi operative sul territorio italiano.
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente in tema di enti associativi, alle disposizioni di cui all’ad 90 della legge 298\2002 e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. In particolare l’associazione ha per scopo:
a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale, anche a scopo didattico, formativo e culturale, dell’attività di ginnastica generale, ballo e danza;
b) la didattica per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali, per lo svolgimento e la diffusione della pratica delle suddette attività sportive;
c) diffusione, promozione e pratica di ogni altra attività sportiva ad esse connesse, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ai valori che essa comporta.
Per attuare le suddette finalità, l’Associazione potrà dare vita ad una scuola sportiva, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo statuto e, dall’altro, di promuovere la conoscenza dello sport, anche mediante iniziative formative, culturali e ricreative.
Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà, pertanto, occuparsi della promozione e dell’organizzazione di gare, tornei, stage ed ogni altra attività legata alla pratiche sportive svolte dall’associazione; nonché della gestione di campi pratica e di allenamento per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle suddette attività.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative
L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme, gli statuti e le direttive e i regolamenti del CONI e della federazione sportiva o ente di promozione sportiva a cui l’associazione sarà affiliata, oltre a riconoscere la loro giurisdizione sportiva e disciplinare.
Art.4 Attività
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività, comunque correlate e sussidiarie all’attività sportiva e al conseguimento dell’oggetto sociale:
– svolgere manifestazioni sportive, raduni, tornei, gare, convegni, dibattiti, per la diffusione della pratica sportiva in genere, ed in particolare dell’attività di ginnastica generale, danza e ballo;
– istituire e gestire corsi sportivi teorici e pratici, oltre a svolgere corsi e stage di aggiornamento e perfezionamento;
– svolgere attività culturali e ricreative a favore degli associati;
– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, tramite pubblicazioni e supporti multimediali, e tramite l’utilizzo di modelli ed emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitario;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
– svolgere attività correlate e strumentali alle pratiche sportive già previste nello statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 5. Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell’associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. Condizione per diventare associato è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l’Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
– di accettare, senza riserve, le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata;
– di essere informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato e l’uso delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
La qualifica di socio si assume direttamente all’atto di presentazione della domanda di adesione, con il versamento degli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande, alfine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all’Associazione, quali precedenti penali, notorio o reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà confermare o negare l’adesione. In caso di diniego la decisione sarà motivata e comunicata all’aspirante associato. In tal caso è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
I Soci dell’Associazione si dividono in:
– Soci fondatori;
– Soci ordinari;
Fra gli aderenti all’Associazione, esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Ogni associato che abbia raggiunto la maggiore età ha un voto. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio si perde per:
– dimissioni o recesso;
– per esclusione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio, non rispetti i principi e le regole stabilite da questo statuto o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dello stesso. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
– per morosità nel pagamento della quota di iscrizione o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L’associazione potrà comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività dell’associazione. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria per l’attività dirigenziale, che saranno proporzionati all’attività effettivamente svolta. Potranno inoltre essere previsti premi e compensi per attività sportiva dilettantistica, per attività di istruzione sportiva e per attività amministrativa e di segreteria, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore in tema di compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 7 Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
– di frequentare l’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite
nell’apposito Regolamento;
– di partecipare e intervenire all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e
di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per l’approvazione del
bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
– di impugnare le delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
I Soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonchè di rispettare le regole dettate dalle federazioni o enti a cui l’associazione è affiliata;
– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali e di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali e i contributi previsti per la partecipazione di corsi e altre attività sociali;
– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’organo amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Art. 8 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.
I soci che fanno parte degli organi sociali devono aver compiuto la maggiore età e non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; non essere stati assoggettati, da parte del CONI, delle federazioni o enti sportivi di riferimento o degli organi di disciplina dell’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno); essere tesserati presso le Federazioni Italiane o Enti a cui l’associazione è affiliata ed avere i requisiti da queste richieste; avere un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o ente di promozione, ovvero nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 9 L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro dei soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e negli altri locali dell’associazione almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere la data, il luogo e l’ordine del giorno, prevedendo anche un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
La convocazione sarà effettuata anche via e-mail, posta o fax confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio Direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due deleghe per socio.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno a maggioranza, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’assemblea straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello statuto;
– sullo scioglimento dell’associazione;
– sulla nomina di un liquidatore.
L’assemblea straordinaria, riguardo le modifiche dello statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno unlquinto degli associati aventi titolo e delibera con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria, riguardo lo scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore, delibera con il voto favorevole di almeno 314 degli associati.
Art. 10 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal presidente ed altri quattro associati, designati dall’assemblea fra tutti gli associati aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttiva si riunisce, almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci e decidere sui provvedimenti disciplinari;
b) decidere annualmente l’ammontare delle quote sociali e i contributi per la frequenza di corsi e delle altre attività organizzate dall’associazione;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, e la commissione sportiva;
e) approvare il programma sportivo e culturale dell’Associazione e il programma per la preparazione tecnica degli atleti, oltre a stabilire le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’associazione;
j) deliberare le convocazioni dell’assemblea;
g) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; assumere dipendenti; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
h) decidere sui rimborsi spese o sui compensi riconosciuti ai soci che svolgano attività sportiva o di dirigenza a favore dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non votati nel corso delle elezioni delle cariche sociali.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 11 II Presidente
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell’associazione.
Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
sfiducia espressa dall’assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
Art. 12 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei soci;
b) eventuali quote per la frequenza di corsi e delle attività sportive organizzate;
c) eventuali contributi volontari dei soci e dei terzi;
d) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
j) entrate derivanti da attività commerciali e di sponsorizzazione, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, organizzate in modo occasionale;
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell’associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 13 Patrimonio
H patrimonio dell’Associazione è costituito da tutte le somme versate e corrisposte a qualunque titolo dall’associazione, e i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l’Associazione stessa è e sarà proprietaria.
Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.
Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, svolta in modo occasionale, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti
Art. 16 Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttiva, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.
Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 17 Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 18 Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’assemblea provvederà a nominare senza indugio un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità sportive o analoghe.
Art. 19 Vincolo di Giustizia
Con l’affiliazione al CONI e alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva, l’associazione si impegna a rispettare i regolamenti di tali enti, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tesserati o tra questi e l’Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza dell’assemblea.
Art. 20 Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni sportive, nonché le norme delle federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata, le quali si intendono accettate e vincolanti all’atto della relativa affiliazione.